Le regole in materia di limiti di velocità e le sanzioni per chi non li rispetta sono fondamentalmente stabilite dall’articolo 142 del Codice della Strada; inoltre in taluni casi è prevista anche la decurtazione punti ai sensi dell’art. 126 bis CdS.
Le Direttive del Ministro dell’Interno Prot. 300/A/10307/09/144/5/20/3 del 14/08/2009 e Prot. n. 300/A/5620/17/144/5/20/3 del 21/07/2017 hanno definito specifiche istruzioni operative per le attività di prevenzione del fenomeno infortunistico stradale mediante il controllo dei limiti di velocità attraverso l’utilizzo di appositi dispositivi di controllo a distanza.
L’articolo 4 del Decreto legge 121 del 2002 convertito con modificazioni dalla Legge 168/02 stabilisce, tra l’altro, che tali impianti possono essere utilizzati dagli organi di polizia stradale sia sulle strade extraurbane principali che sulle strade extraurbane secondarie.
L’installazione degli impianti sulle strade extraurbane secondarie deve avvenire su tratti individuati con apposito decreto del Prefetto. I decreti prefettizi relativi a tratti di strade extraurbane secondarie della Provincia ove sono installati impianti di rilevazione della velocità sono riportati di seguito. I dispositivi di rilevazione della velocità collocati sulle strade provinciali sono stati omologati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con i Decreti dirigenziali riportati di seguito.